STRUTTURA DELL’ASSOCIAZIONE

Di seguito potete consultare gli articoli del nostro STATUTO:

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Denominazione e durata:

L’Associazione denominata Bontà dell'Appennino è costituita quale Associazione di diritto privato ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile. L'Associazione ha durata illimitata.

Sede:

L’Associazione ha attualmente sede in Solignano di Parma.

Scopi dell'Associazione:

L’Associazione non ha fini di lucro ed intende perseguire esclusivamente finalità sociali, nell’ambito del territorio della Regione Emilia Romagna. L’Associazione ha lo scopo di: Promuovere e valorizzazione la diffusione dei sapori, dei gusti, dei colori dell’Appennino Emiliano, che rappresentano una delle ricchezze del Territorio; Promuovere in tutti i modi possibili il territorio, al fine di sensibilizzare e rendere fruibile il patrimonio artistico e paesaggistico, con la volontà di conservare l’autenticità delle antiche tradizioni, quindi valorizzando l’agricoltura, incrementando il turistico, tutelando il territorio, la flora e la fauna; Creare tutti quei presupposti benefici per la crescita del territorio, il consolidamento della popolazione sulla terra d'origine, nonché la promozione dell’Appennino.

Attività dell'Associazione:

L’Associazione promuove ed organizza, senza alcuna finalità lucrativa, manifestazioni ricreative, culturali, convegni, dibattiti, esposizioni, mostre, stage, conferenze, corsi formativi, incontri informativi, concorsi a premi, eventi, viaggi, locazioni e accoglimento sul territorio, ristori, cene, pranzi, degustazioni, ecc., avvalendosi dei propri soci e/o con altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati. L’Associazione, per il raggiungimento dei suoi fini statutari, svolgerà tutte quelle attività che riterrà utili per sostenere il progetto, rivolte ai soci e non soci. 2 Per l’attuazione dei propri scopi, l’Associazione potrà assumere od ingaggiare esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione, di altre Associazioni, Enti Pubblici e Privati. L’Associazione si basa su autofinanziamenti e/o contributi di Enti Pubblici e Privati, potrà compiere ogni altra attività connessa o affine agli scopi sociali, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione di detti scopi e, in ogni modo, direttamente o indirettamente connesse ai medesimi. L’Associazione potrà aderire a Enti, Federazioni ed Associazioni, mantenendo la propria autonomia. L’Associazione potrà procedere a convenzioni con Enti pubblici e privati per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni. L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

TITOLO II SOCI

Soci:

Possono far parte dell’Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo statuto e che siano intenzionate a dare il proprio contributo sia personale che finanziario al perseguimento degli stessi. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:  Presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza, comunicando in forma scritta all’aspirante socio le motivazioni dell’eventuale rigetto della domanda di ammissione;  Dichiarare di accettare le norme dello statuto;  Versare la quota di adesione annuale che viene fissata dal Consiglio Direttivo anno per anno. Gli associati si distinguono in ordinari (fondatori e effettivi), sostenitori, benemeriti: I soci sostenitori sono quelli che decidono volontariamente di versare una quota associativa annuale significativa. I soci benemeriti sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo a seguito dello svolgimento di attività significativamente importanti per la vita dell’Associazione. Tutti gli associati, ordinari, benemeriti e sostenitori, hanno diritto a:  Partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;  Ricoprire le cariche associative;  Partecipare all’assemblea con diritto di voto. Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate e dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo. Ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 e dell’art.1 comma 2 della L.R. 13 novembre 2001, n.37, ai fini del conseguimento del riconoscimento giuridico regionale, le finalità statutarie dell’Associazione devono esaurirsi nell’ambito della Regione.

Recesso, decadenza ed esclusione dei soci:

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell'Associazione. Decade automaticamente il socio che non sia più in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L’esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui il socio: 1. Danneggi moralmente e materialmente l'Associazione; 2. Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali; 3. Non ottemperi al pagamento delle quote sociali. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all’Assemblea dei soci che delibererà sull’accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo. Il socio receduto, decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati e dovuti.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Organi sociali:

Sono organi dell'Associazione:  l'Assemblea dei soci;  il Consiglio Direttivo;  il Presidente; Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute, secondo il disposto dell’art. 3.

Assemblea:

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci della medesima in regola con la quota associativa alla data dell’avviso di convocazione. L’assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell’Associazione ed inoltre:  Approva le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;  Approva entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio in corso e il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente ai sensi dell’articolo 12;  Elegge i membri del Consiglio Direttivo;  Delibera il regolamento interno e le sue variazioni;  Approva lo statuto e le sue modificazioni;  Approva tutti gli atti di amministrazione straordinaria;  Delibera la costituzione o partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali; 4 L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno due membri del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l’opportunità. L’assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera circa le modifiche statutarie, lo scioglimento e la durata dell’Associazione. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o email, contenente gli argomenti all’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno (quindici giorni) prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati. L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. L’assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati i tre quarti dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria relative alle modifiche statutarie sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre quelle relative allo scioglimento dell’Associazione sono assunte col voto favorevole dei tre quarti degli associati(*). Ogni socio impedito a partecipare all’assemblea può farsi rappresentare da un altro, mediante delega scritta. Ogni socio però non può ricevere più di cinque deleghe. Nessuno socio può partecipare alla votazione su questioni concernenti i suoi interessi. (*) Tale maggioranza, prevista dal terzo comma dell’art. 21 Cod. Civ. è da considerarsi di carattere inderogabile.

Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 3 e non superiore a 21, eletti dall’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili. Possono farne parte esclusivamente gli associati. I consiglieri vengono eletti dall’assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei membri del Consiglio decada dall’incarico, l’assemblea può provvedere alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l’assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati dimissionari (salvo gravi impedimenti di salute o giustificato motivo concordato con il C.D.). Al Consiglio Direttivo spetta di:  Curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;  Redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;  Predisporre lo schema di bilancio preventivo e consultivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 12;  Nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;  Deliberare sulle domande di nuove adesioni; 5  Nominare i soci benemeriti;  Deliberare circa la sospensione e l’esclusione dei soci;  Pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre riunioni consecutive.  Fissare le quote annuali di adesione all’Associazione;  Provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all’assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vicepresidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario, vengono sottoposti alla approvazione del Consiglio stesso nella riunione successiva e conservati agli atti.

Presidente:

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l’assemblea dei soci, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’assemblea e del Consiglio; coordina le attività dell’Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso alla Associazione; firma ogni atto autorizzato dal Consiglio stesso. In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo riferendone tempestivamente allo stesso, ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Patrimonio dell'Associazione:

Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, ed è costituito: 1. Dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro versati dai soci all’atto di costituzione dell’Associazione; 2. Dai beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni; 3. Da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati; 4. Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Risorse economiche:

L’Associazione trae le sue risorse economiche per il funzionamento da: · quote associative annuali; · contributi degli aderenti e/o di privati; · contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni Pubbliche; · contributi di Organismi Internazionali; · rimborsi derivanti da convenzioni; · entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali. Tutte le entrate saranno destinate alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

Bilancio di esercizio:

L’esercizio sociale dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 28 febbraio di ogni anno il Consiglio Direttivo redige lo Schema di Bilancio preventivo dell’esercizio in corso e lo schema di Bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, dal quale devono risultare anche i beni, i contributi, i lasciti ricevuti. Gli Schemi del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo devono essere sottoposti dal Consiglio Direttivo all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il 31 marzo di ogni esercizio. Gli eventuali avanzi di gestione saranno destinati unicamente alle attività istituzionali dell’Associazione. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi, fondi, riserve o capitale ai soci.

TITOLO V SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Liquidazione e Devoluzione del patrimonio sociale:

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione, sarà devoluto ad enti aventi finalità analoghe alla medesima o a fini di pubblica utilità.

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI

Disposizioni generali:

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia.

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